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Concordato preventivo: ammesso il ricorso con riserva di presentare in seguito il piano

Con la legge 7 agosto 2012 n. 134 è stato convertito, con ulteriori novità e modifiche, il Dl 22 giugno 2012 n. 83 (“Dl Sviluppo”) il quale ha introdotto significative modifiche a questi temi con lo scopo di anticipare e agevolare il ricorso da parte dell’imprenditore a uno degli strumenti previsti dalla legge per la soluzione delle crisi aziendali.
 
Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale (Dl 83/2012, articolo 33)
La novità più significativa è la possibilità di depositare il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con riserva di presentare in seguito il piano, la proposta e la documentazione e con la possibilità di convertire la domanda in quella di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis della legge fallimento). Viene quindi regolata la fase che intercorre tra il deposito del ricorso e l’apertura della procedura, che può avere una durata da due a sei mesi.
 
Il quadro d’insieme delle novità in materia fallimentare - Altra novità di assoluto rilievo, che conferma l’orientamento legislativo in favore del concordato preventivo e che ne agevola senza dubbio l’approvazione, è la nuova regola del «silenzio-assenso» per l’espressione del voto da parte dei creditori.

Di seguito riassumiamo il quadro d’insieme delle principali nuove disposizioni, applicabili ai procedimenti di concordato preventivo e di omologazione di accordi di ristrutturazione introdotti (e ai piani di risanamento elaborati) successivamente all’ 11 settembre 2012 (ossia il trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto). Il 12 agosto 2012 è invece entrata in vigore la nuova disciplina di carattere fiscale di cui ai commi quarto e quinto dell’articolo 33 del Dl Sviluppo.


Concordato preventivo - In materia di concordato preventivo gli interventi di rilievo sono:
· il radicale mutamento del sistema di espressione del voto dei creditori, con l’adozione della regola del «silenzio-assenso » (articolo 178 della legge fallimentare);
 
· la possibilità di depositare il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo “con riserva” di presentazione della proposta, del piano e della documentazione:
1) il tribunale fissa il termine, da 60 a 120 giorni e prorogabile per non più di 60 giorni, per il deposito della documentazione (comma 6 aggiunto all’articolo 161 della legge fallimentare);
2) il tribunale dispone obblighi informativi periodici a carico del debitore, anche in merito alla gestione finanziaria (comma 7 aggiunto all’articolo 161 della legge fallimento);
3) il ricorso “con riserva” consente di poter “convertire” la domanda di concordato in domanda di omologazione di accordi ex articolo 182-bis della legge fallimento (comma 6 aggiunto all’articolo 161 della legge fallimento);
4) il ricorso “con riserva” è inammissibile se il debitore ha presentato nei due anni anteriori altra domanda “con riserva” senza successo (comma 8 aggiunto all’articolo 161 della legge fallimento);
 
· la disciplina degli atti che l’imprenditore può compiere dal deposito della domanda di concordato (anche “con riserva”) fino al decreto di ammissione (comma 6 aggiunto all’articolo 161 della legge fallimento):
1) gli atti urgenti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti con l’autorizzazione del tribunale;
2) gli atti di ordinaria amministrazione possono essere liberamente compiuti;
3) i crediti di terzi che sorgono dagli «atti legalmente compiuti» sono prededucibili;
4) gli «atti legalmente compiuti » dal debitore sono sottratti all’azione revocatoria (articolo 67, comma 3, lettera e), della legge fallimentare);


· la possibilità di procedere al pagamento di crediti concorsuali dei fornitori dopo la domanda di concordato in continuità aziendale anche “con riserva” (nuovo articolo 182-quinquies, comma 4, della legge fallimentare):
1) con l’autorizzazione del tribunale;
2) su relazione del professionista attestante che i pagamenti sono necessari alla continuazione dell’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
 
· atti, pagamenti e garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato e fino al decreto di ammissione (secondo le diverse nuove previsioni del Dl) sono sottratti all’azione revocatoria (modifica dell’articolo 67, comma 3, lettera e), della legge fallimento);
· la possibilità di ottenere l’autorizzazione del tribunale allo scioglimento o alla sospensione per non più di 60 giorni di contratti in corso di esecuzione alla data del ricorso, risarcendo l’altro contraente in prededuzione (nuovo articolo 169-bis della legge fallimento);
· la previsione di disposizioni ad hoc per il concordato in continuità aziendale (nuovo articolo 186-bis della legge fallimento):
1) tale è definito il concordato che prevede: «la prosecuzione dell’attività di impresa», oppure «la cessione dell’azienda in esercizio, oppure «il conferimento dell’azienda in una newco»;
2) il piano deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
3) la relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
4) il piano può prevedere la moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori privilegiati;
5) dal deposito del ricorso è impedito lo scioglimento di contratti (anche pubblici) in deroga a patti contrari;
6) l’ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale: « consente la prosecuzione di contratti pubblici, se il professionista ha attestato la ragionevole capacità di adempimento; «non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici;
· la possibilità di accedere a nuova finanza prededucibile (ovvero assistita da garanzie reali) dopo la domanda di concordato anche “con riserva” (nuovo articolo 182-quinquies primi tre commi della legge fallimento):
1) con l’autorizzazione del tribunale;
2) su relazione del professionista attestante che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
· la previsione della possibilità di modificazione del voto dei creditori quando il commissario giudiziale rileva che, dopo la votazione, sono mutate le condizioni di fattibilità del piano concordatario (modifica dell’articolo 179 della legge fallimento);
· l’estensione della verifica di convenienza del concordato da parte del tribunale anche al concordato senza classi, in caso di contestazione da parte di creditori rappresentanti almenoil 20% dei crediti ammessi (modifica all’articolo 180 della legge fallimentare);
· la “sospensione” della disciplina inerente alla riduzione del capitale per perdite dal deposito della domanda di concordato (nuovo articolo 182-sexies della legge fallimentare).
 
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Per gli accordi di ristrutturazione dei debiti cambiano una serie di cose:
· la possibilità di prevedere il pagamento dilazionato dei creditori estranei all’accordo (di cui si prevede espressamente il pagamento integrale), fino a 120 giorni decorrenti (comma 1 dell’articolo 182-bis della legge fallimento):
1) dall’omologazione, per i crediti già scaduti;
2) dalla scadenza, per i crediti non scaduti;
· la possibilità di accedere a nuova finanza prededucibile (ovvero assistita da garanzie reali) dopo la presentazione di accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis della legge fallimento, anche ai sensi del comma 6, alle stesse condizioni previste in caso di concordato preventivo (nuovo articolo 182-quinquies primi tre commi della legge fallimento);
· la possibilità di procedere al pagamento di crediti concorsuali dei fornitori dopo la presentazione di accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis della legge fallimento, anche ai sensi del comma 6, con l’autorizzazione del tribunale, ma senza necessità di relazione del professionista come invece previsto per il concordato preventivo; i pagamenti sono sottratti all’azione revocatoria fallimentare (nuovo articolo 182-quinquies comma 5 della legge fallimentare);
·  la “sospensione” della disciplina inerente alla riduzione del capitale per perdite dalla presentazione di accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis della legge fallimentare, anche ai sensi del comma 6 (nuovo articolo 182-sexies della legge fallimentare);
· la conservazione degli effetti di cui ai commi 6 e 7, qualora il debitore presenti nel termine una domanda di concordato preventivo anziché di omologazione dell’accordo di ristrutturazione (comma 8 dell’articolo 182-bis della legge fallimentare).
 
Prededucibilità dei crediti sorti in funzione del concordato o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti - Per quanto riguarda la prededucibilità dei crediti sorti in funzione del concordato o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti:
· l’estensione della prededucibilità ai finanziamenti concessi da soggetti diversi da banche e intermediari finanziari (commi 1 e 2 dell’articolo 182-quater della legge fallimento);
· il chiarimento che la prededuzione nel limite dell’80% non si applica ai finanziatori che acquistano la qualità di socio in esecuzione del concordato o dell’accordo di ristrutturazione (comma 3 dell’articolo 182-quater della legge fallimento);
· l’eliminazione della disposizione che limita la prededucibilità al credito dell’attestatore (comma 4 dell’articolo 182-quater della legge fallimento).
 
Piani di risanamento - Per i piani di risanamento sono previste: n la precisazione del contenuto dell’attestazione da parte del professionista, che deve avere a oggetto espressamente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (comma 3 dell’articolo 67 della legge fallimentare,
lettera d);
· la previsione delle condizioni di indipendenza del professionista (comma 3 dell’articolo 67 della legge fallimento, lettera d);
· a possibilità per l’imprenditore di ottenere la pubblicazione del piano nel registro delle imprese (comma 3 dell’articolo 67 della fallimentare, lettera d).
 
Azione revocatoria fallimentare - Sull’azione revocatoria fallimentare:
· sottrazione all’azione revocatoria:
1) degli «atti legalmente compiuti » dal debitore dal deposito della domanda di concordato
 preventivo (anche “con riserva”) fino al decreto di ammissione (articolo 67, comma 3, lettera e), della legge fallimento);
2) del pagamento di crediti concorsuali dei fornitori dopo la presentazione di accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis della legge fallimento, anche ai sensi del comma 6, con l’autorizzazione del tribunale (nuovo articolo 182-quinquies comma 5 della legge fallimento);
3) delle vendite e dei preliminari di vendita trascritti, conclusi a giusto prezzo e aventi a oggetto immobili a uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività di impresa dell’acquirente (articolo 67, comma 3, lettera c), della legge fallimento);
· la disciplina espressa della consecuzione di procedure con il decorso dei termini del “periodo sospetto” per le azioni revocatorie, nel successivo fallimento, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese (modifica all’articolo 69-bis della legge fallimento).

Fonte: IlSole24ore Diritto


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